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CQC, Carta di Qualificazione del Conducente 2022

DOMANDA 27 del Capitolo 12.

Ogni DOMANDA è composta da un numero variabile di AFFERMAZIONI (vere o false); queste ultime vengono generate in ordine casuale, in maniera da poter ripetere l'esercitazion più volte, fino alla completa memorizzazione delle risposte.

Affermazioni VERO/FALSO proposte in ordine casuale

CAP.12-G.27 - Un trasporto viene definito "paese terzo" quando le cose sono caricate in uno Stato per essere portate in un altro con un veicolo immatricolato in uno Stato diverso da quello in cui il trasporto comincia o termina
CAP.12-G.27 - Il trasporto in regime di cabotaggio non può essere svolto sul territorio UE
CAP.12-G.27 - I servizi di cabotaggio, in linea generale, sono consentiti a imprese non titolari di licenza comunitaria e proprietarie di attestato del conducente per l'autista, ove previsto
CAP.12-G.27 - Il cabotaggio per i vettori UE per conto di terzi, stabiliti in Stati membri ammessi al cabotaggio, e del SEE è consentito se le operazioni sono successive ad un trasporto nazionale
CAP.12-G.27 - Quale prova della regolarità di esercizio del cabotaggio a bordo deve trovarsi tra l'altro qualsiasi documento che contiene nome, indirizzo e firma del mittente
CAP.12-G.27 - L'esercizio del cabotaggio è consentito con l'obbligo di disporre di una sede o di un altro stabilimento nello Stato in cui il trasporto si svolge
CAP.12-G.27 - L'esercizio del cabotaggio è consentito con particolari restrizioni nei trasporti per conto proprio e di medicinali
CAP.12-G.27 - Il cabotaggio per i vettori UE per conto di terzi, stabiliti in Stati membri ammessi al cabotaggio, e del SEE è consentito se l'ultimo scarico in servizio di cabotaggio prima di lasciare il territorio, avviene entro 4 giorni dall'ultimo scar
CAP.12-G.27 - Quale prova della regolarità di esercizio del cabotaggio a bordo deve trovarsi tra l'altro la documentazione relativa ad ogni trasporto di cabotaggio effettuato
CAP.12-G.27 - I servizi di cabotaggio, in linea generale, sono consentiti a imprese non abilitate nello Stato membro di stabilimento a effettuare i trasporti esentati da ogni regime licenza o autorizzazione internazionale
CAP.12-G.27 - Il cabotaggio per i vettori UE per conto di terzi, stabiliti in Stati membri ammessi al cabotaggio, e del SEE è consentito per tre operazioni nell'arco di sette giorni a determinate condizioni
CAP.12-G.27 - Quale prova della regolarità di esercizio del cabotaggio a bordo deve trovarsi tra l'altro la documentazione di prova del trasporto nazionale con cui è stato raggiunto, scarico, il territorio dello Stato membro di destinazione
CAP.12-G.27 - Per effettuare il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi tra l'Italia e la Russia, per ogni Stato extra UE attraversato, di norma è necessaria un'autorizzazione
CAP.12-G.27 - L'esercizio del cabotaggio è consentito a titolo temporaneo
CAP.12-G.27 - Il cabotaggio per i vettori UE per conto di terzi, stabiliti in Stati membri ammessi al cabotaggio, e del SEE è consentito se le operazioni vengono eseguite con veicolo diverso
CAP.12-G.27 - Quale prova della regolarità di esercizio del cabotaggio a bordo deve trovarsi tra l'altro la licenza comunitaria

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